Statuto Associazione
Art.1.
L'Associazione si denomina "ASSOCIAZIONE NASO SANO" in breve "NASO SANO".
L'Associazione ha sede legale in Via Luca Benincasa n° 2, San Mariano di Corciano, 06073, Perugia, Italia: ha durata illimitata e svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale. L’eventuale cambio di sede sociale all’interno del territorio regionale non comporterà variazione statuaria.
L'ordinamento statutario dell'Associazione è ispirato ai seguenti principi: • democraticità della struttura;
• elettività e gratuità delle cariche associative.
Art.2.
L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale: si propone esclusivamente finalità solidaristiche nel settore dello studio e della cura delle patologie naso-sinusali e relative comorbidità, con particolare attenzione alla prevenzione. L'Associazione promuove ed attua ogni forma di assistenza realizzando campagne di informazione circa i comportamenti più idonei ad assicurare la qualità della vita e la prevenzione di patologie nei settori sopra indicati.
Tali finalità vengono attuate anche elaborando, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale quali premi, borse di studio, trial, stage in Italia o all’estero ed altre attività educazionali ed epidemiologiche.
Viene inoltre implementata la formazione continua nel settore otorinolaringoiatrico- pediatrico-pneumologico-allergologico-neurochirurgico-oculistico-maxillofacciale-medicina del lavoro, per specialisti, laureati ed operatori sanitari operanti in tale settore.
In accordo con le vigenti norme ECM, l’attività formativa dell'Associazione verrà attuata attraverso congressi, corsi, convegni, seminari, eventi residenziali, formazione a distanza e sul campo, nonchè attività editoriali sia in cartaceo (con l'esclusione di quotidiani), sia in elettronico.
L'Associazione promuove ed attua forme di collaborazione con progetti di altre organizzazioni italiane ed estere con finalità analoghe.
Essa per l'attuazione di tali finalità potrà acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa ovvero come sede di attività previste dallo Statuto; aprire conti correnti; effettuare depositi presso Banche od uffici postali.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, se non direttamente connesse ad esse, come consentito dalla legge e nel rispetto delle riserve di legge dettate in materia di professioni regolamentate.
Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
Art.3.
L'Associazione ha un patrimonio proprio con il quale risponde di tutte le obbligazioni assunte per attuare le finalità istituzionali.
Esso è costituito da:
• fondi che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo (lasciti, donazioni, elargizioni o
contributi privati e pubblici);
• attività finanziarie e disponibilità liquide; • crediti;
• patrimonio netto.
Art.4.
Ogni anno, al 31 dicembre si chiude l'esercizio finanziario.
E' obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo (entro il 15/10 di ciascun anno) e di un bilancio consuntivo (entro febbraio dell'anno successivo) nel quale devono risultare in particolare le donazioni e le elargizioni, in generale ogni entrata ed uscita dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo predisporrà annualmente tali bilanci, da presentare per l'approvazione all'assemblea degli Associati.
Art.5.
Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti, tutti i soggetti che ne condividano le finalità e che diano affidamento di poter contribuire al conseguimento degli scopi associativi, senza discriminazione di lingua, nazionalità, età e religione.
Questa possibilità è estesa anche ad associazioni, a società ed a qualsiasi tipo di persona giuridica, che condividano le suindicate finalità istituzionali.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere per iscritto domanda al Consiglio Direttivo dichiarando espressamente di condividere le finalità associative e l’impegno ad osservare lo Statuto e l’eventuale regolamento organizzativo.
Gli associati si distinguono in: • FONDATORI
• ORDINARI
• ONORARI
Sono associati fondatori coloro i quali hanno costituito l'Associazione, nonché coloro che saranno ammessi nei 3 mesi successivi all'atto costitutivo.
Associati ordinari sono coloro i quali saranno ammessi nell'Associazione nel corso della sua esistenza.
Soci onorari sono coloro i quali vengono nominati dal Consiglio Direttivo per aver contribuito alla migliore realizzazione delle finalità istituzionali: sono esonerati dal versare la quota associativa.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta ed è illimitata: in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo ne espliciterà le motivazioni.
Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. b. c.
quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d’ingresso;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio determina l'importo della quota sociale annuale e la data entro cui versarla: esse resteranno invariate sino a nuova delibera.
L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell’Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono farsi restituire i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art.6.
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea degli Associati;
• il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento della carica.
Art.7.
L’Assemblea è composta da tutti i soci, purchè in regola con i versamenti dovuti all’Associazione.
In Assemblea ogni associato, compresi quelli onorari, ha diritto ad un voto:
i soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di ciascun esercizio almeno una volta all’anno entro il mese di Aprile. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione, oppure su richiesta di almeno 1/3 degli associati, o di 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Essa delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e provvede ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell’Assemblea Ordinaria, dal Presidente dell’Associazione, di sua volontà, oppure su richiesta di almeno 2/3 degli associati, o di 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia.
Art.8.
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione (da fissarsi in giorno diverso dalla prima) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci. Essa delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione, (da fissarsi in giorno diverso dalla prima), l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione sia in prima che in seconda convocazione dell’Assemblea Straordinaria, è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.
Il Presidente dell’Associazione convoca le assemblee con avviso contenente l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima mediante lettere, e-mail, od altre modalità di comunicazione - purché consentano di accertare l'avvenuta ricezione - da inviare ai soci ai rispettivi recapiti risultanti dal Registro degli Associati.
Art.9.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di undici membri, eletti tra i Soci dall’Assemblea Ordinaria.
Si decade dalla carica di componente il Consiglio Direttivo nel momento stesso in cui si perde la qualità di Associati.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Il primo Consiglio Direttivo, sarà composto da due membri, il Presidente ed il Segretario /Tesoriere: durerà in carica soltanto per il primo esercizio: è rieleggibile.
Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente, almeno un mese prima della scadenza.
Se per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio cesseranno dal loro ufficio prima che si sia concluso il periodo di durata in carica stabilito, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il Socio che nell'ultima elezione assembleare segue nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto ed il Presidente dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
• la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi generali
dell’attività associativa decisi dall’Assemblea ed in particolare il compimento di ogni
atto di amministrazione ordinaria e straordinaria per l’attuazione di tali indirizzi;
• l’elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario – Tesoriere, scelti nel
proprio seno;
• l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
• l’esclusione del Socio;
• la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo da presentare per
l’approvazione all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno - presso la sede legale dell’Associazione od altrove - ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno otto giorni prima della riunione, con avviso contenente l’ordine del giorno, mediante lettere, e-mail o altre modalità di comunicazione, da inviare presso i recapiti di ciascun componente così come risultanti dal Registro degli Associati.
In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con le medesime modalità almeno due giorni prima della riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero se quest’ultimo è assente, dal Consigliere nominato a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica: validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art.10.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, non inferiore in ogni caso a tre esercizi e può essere rieletto.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione. E’ titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo, in esecuzione di delibere adottate dal Consiglio Direttivo, ovvero al Segretario ed al Tesoriere dell'Associazione, con l'approvazione del Consiglio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali unitamente al Segretario; controlla l’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In questi casi, la firma apposta da chi sostituisce il Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’impedimento del legale rappresentante.
Art.11.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dei suoi componenti.
Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni e dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. Art.12.
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto.
Il Segretario organizza le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
E’ responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.
E’ inoltre responsabile della tenuta di tutti i libri sociali.
Nel coadiuvare l’attività del Presidente, il Segretario risponde della corretta e tempestiva attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, sovrintendendo e coordinando l’intera attività associativa. Per i compiti connessi a queste attività, il Presidente può conferirgli la firma sociale, con l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Al Segretario possono essere delegate le funzioni di Tesoriere.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e quello preventivo.
Per i compiti connessi all’attività di tesoreria, il Presidente può conferirgli la firma sociale, con l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.13
Le funzioni di controllo amministrativo contabile possono essere affidate dall’Assemblea ad un Revisore dei Conti, con idonea capacità professionale, anche non socio. L'Assemblea lo eleggerà con i voti favorevoli della maggioranza dei votanti.
Durerà in carica per il periodo di durata in carica del Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto qualora l’Assemblea ritenga necessaria la sua presenza alla scadenza del mandato.
Il Revisore dei Conti assumerà la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
La sua carica è comunque incompatibile con la carica di Consigliere.
Art.14
Il Comitato Scientifico è composto da personalità di chiara fama e di fondamentali e comprovate esperienze, necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali.
Svolge se richiesto, funzioni consultive per tutti gli organi associativi.
E’ inoltre l’organo che viene designato dall’Assemblea: ha la durata stabilita al momento della nomina, in ogni caso non inferiore a tre esercizi: può essere rieletto.
Art.15
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Art.16
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati solo per attività istituzionali o direttamente connesse effettuate dall'Associazione, nel rispetto nei limiti previsti dal D.Lgs 460/1997.
Art.17
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, dopo che sono state estinte tutte le obbligazioni, il patrimonio associativo non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo - approvata dall'Assemblea - sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore
Art.18
Per quanto non è espressamente previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
Sede Legale:
Via Luca Benincasa n° 2, San Mariano di Corciano, CAP 06073, Italia.
Firma
Il Presidente
Dr. Puya Dehgani Mobaraki
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a norma dell’art.13 del D.Lgs 460/97)
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